Regolamento Biblioteca
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- Categoria: Statuto, Regolamenti, Direttivo
- Pubblicato Lunedì, 18 Novembre 2013 19:49
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Cap. I - CARATTERE E ORDINAMENTO DELLA BIBLIOTECA
Art. 1
La biblioteca del Centro Documentazione e Studi “Mario Mazza” è specializzata nelle tematiche dello scautismo, dell’educazione giovanile e dell’educazione degli adulti. Essa si propone di mettere a disposizione del pubblico, soprattutto dei giovani, documentazione che illustra sia il metodo educativo scout, sia problemi educativi generali.
Art. 2
La biblioteca è dotata anche di documentazione di provenienza estera che permette di confrontare i principi, i sistemi e le attività straniere e italiane nelle predette tematiche.
Art. 3
Il materiale di documentazione è catalogato per titolo, per autore e per soggetto, a cura della Direzione del Centro, secondo i pareri, proposte e raccomandazioni del Comitato Scientifico.
Art. 4
La biblioteca intrattiene rapporti di collaborazione, relativi in particolare allo scambio di informazioni bibliografiche, con le altre biblioteche degli Enti locali o di interesse locale riconosciute dalla Regione Liguria.
Art. 5
Presso la biblioteca possono essere organizzate attività di formazione bibliotecaria o esposizioni bibliografiche.
Cap. II - CONDIZIONI D’UTILIZZO
Art. 6
La biblioteca è aperta al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 14.30 alle 19.00, e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30. Eccezionalmente essa può essere aperta in orari diversi, su appuntamento.
Art. 7
Chiunque può accedere alla biblioteca e usufruirne a titolo gratuito, nel rispetto delle normali regole di comportamento.
Art. 8
Ogni utente della biblioteca è tenuto a compilare un modulo informativo ad uso interno (all. 1), da cui risulti tra l’altro il motivo della consultazione o della ricerca e l’indicazione delle opere chieste in visione.
Art. 9
È possibile consultare la documentazione della biblioteca solo in loco. Non è previsto il prestito del materiale, ad eccezione del prestito interbibliotecario con le biblioteche di cui all’art. 4.
Art. 10
Per gli studiosi e gli utenti che ne facciano richiesta è consentito, per soli fini di studio, ottenere fotocopia della documentazione conservata in biblioteca, mediante rimborso delle spese e comunque nel rispetto dei diritti dei terzi.